Art. 5.
(Benessere degli animali).

      1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietata l'utilizzazione di animali selvatici, esotici e di cuccioli.
      2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono provenire da canili e da rifugi, pubblici e privati, gestiti da organizzazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o da allevamenti per fini alimentari, e devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni possono essere considerate sostitutive di assistenza o di servizi forniti dal gruppo di lavoro interdisciplinare di cui all'articolo 3, né devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportano dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
      3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego ai sensi del comma 2, da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'etologo e con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi di malattia o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA o di TAA.

 

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      4. Sono vietate tutte le forme di addestramento che configurano maltrattamenti ai sensi del codice penale e la pratica di stimoli quali quelli del cosiddetto «clicker». Non è permesso l'addestramento o l'impiego in programmi di AAA o di TAA di animali da compagnia di proprietà dei pazienti ospiti della struttura, salva diversa dichiarazione di volontà da parte dei pazienti stessi.
      5. Al termine del loro impiego, e comunque qualora siano esclusi per qualsiasi motivo dai programmi di AAA e di TAA, agli animali utilizzati è assicurato il corretto mantenimento in vita, nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, anche attraverso la loro adozione da parte di associazioni o di privati.