1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietata l'utilizzazione di animali selvatici, esotici e di cuccioli.
2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono provenire da canili e da rifugi, pubblici e privati, gestiti da organizzazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o da allevamenti per fini alimentari, e devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni possono essere considerate sostitutive di assistenza o di servizi forniti dal gruppo di lavoro interdisciplinare di cui all'articolo 3, né devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportano dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego ai sensi del comma 2, da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'etologo e con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi di malattia o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA o di TAA.